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apr 5

Circolare per il cliente 441

IRPEF, ACCERAMENTO E RISCOSSIONE

Le altre novità fiscali del nuovo decreto

D.L. 29 marzo 2024, n. 39

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Dl. 39/2024, che, oltre alla stretta alle opzioni legate al bonus edilizi, introduce delle novità in materia fiscale.

In materia di crediti d'imposta, sono state introdotte misure per il monitoraggio di transizione 4.0 ai fini della fruizione:

  • dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della L.178/2020;

  • dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1, commi da 200 a 202, della L. 160/2019.

Le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:

  • l’ammontare complessivo degli investimenti

  • la presunta ripartizione negli anni del credito

  • e la relativa fruizione

che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto.

Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con D.Dir. 6 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Il MIMIT comunica mensilmente al MEF i dati necessari ai fini del monitoraggio di cui all’art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione di cui all’art. 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In sintesi, la comunicazione che si è sempre fatta ex post, e per la quale non erano previste sanzioni in caso di omissione, diventa un “aggiornamento” definitivo di una nuova comunicazione ex ante e diventa condizione necessaria per poter fruire del credito, anche per gli investimenti già avviati nel 2023.

Sarà un decreto direttoriale di prossima emanazione a specificare tempi e modalità delle nuove comunicazioni.

Le disposizioni urgenti in materia fiscale invece stabiliscono che il nuovo principio al contraddittorio previsto dallo Statuto del contribuente come modificato dalla riforma fiscale (D.Lgs. n. 219/2023) si applica dalla data del 30 aprile 2024.

Inoltre, si concede un maggior lasso di tempo, più precisamente fino al 31 maggio 2024, per fruire del ravvedimento speciale, sia nella versione originaria prevista dalla legge di Bilancio 2023 che nella nuova versione introdotta dal decreto Milleproroghe. In particolare, i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione, possono procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni.

In alternativa al pagamento in un’unica soluzione è possibile versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste in origine, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini originariamente previsti (quindi 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024).

BILANCIO

Torna la disciplina ordinaria in materia di riduzione del capitale per perdite

A seguito della pandemia da Covid-19, negli ultimi anni si sono succedute diverse norme di carattere emergenziale che hanno derogato ai criteri imposti dal codice civile per la copertura delle perdite di esercizio.

Con il bilancio relativo all’esercizio 2023 si ritorna invece all’applicazione della disciplina ordinaria in merito alla riduzione del capitale per perdite.


PRINCIPALI SCADENZE