Il Concordato preventivo biennale 24/25
- Team studioerrediemme.it

- 1 lug 2024
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 26 set 2024
Informiamo la gentile clientela che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recentemente approvato la metodologia di funzionamento (1) del procedimento accertativo denominato "Concordato preventivo biennale" (Cpb).
Il nuovo Concordato preventivo biennale è un patto attraverso il quale le imprese ed i liberi professionisti possono, se lo ritengono opportuno, concordare preventivamente con il Fisco i redditi netti (Irpef ed Ires) ed il valore della produzione netto (Irap) da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
L’accesso al nuovo Concordato preventivo biennale è facoltativo, ovvero:
il contribuente può decidere se chiedere o meno al Fisco di formulargli una proposta di reddito [AVVIO DELLA PROCEDURA]
e, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no [ADESIONE ALLA PROCEDURA].
Soggetti interessati
Possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli Isa e, per una sola annualità, i contribuenti in regime forfetario (2).
Aspetti fiscali
L’accettazione della proposta comporterà, per il contribuente, il fatto di dover assoggettare a tassazione diretta (Irpef, Ires ed Irap) i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il Fisco non rilevano ai fini fiscali.
L'Iva è esclusa dal concordato e dovrà essere gestita come di consueto.
I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc..
Aspetti previdenziali
La sfera previdenziale Inps (artigiani, commercianti e gestione separata) è inclusa e, pertanto, il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi. Il contribuente può tuttavia versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.
Rispetto ai professionisti con Casse private, l’orientamento prevalente ritiene non applicabile ai contributi dovuti la disciplina del nuovo Concordato preventivo biennale, fatta salva la possibilità, in capo a ogni Cassa, di assumere una propria e autonoma decisione al riguardo.
Trattamento premiale (benefici fiscali)
Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta del Fisco, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i benefici fiscali (3) previsti per i soggetti Isa che ottengono un voto pari a 10.
Scadenze
Per il primo anno di applicazione l’adesione al Concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, fissato al 31 ottobre; a regime, dal 2025, il termine per l’eventuale adesione sarà il 31 luglio.
Il primo anno di applicazione del Concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell’acconto delle imposte per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza (di norma il 30/11/2024), rimanendo inalterato quanto dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di luglio/agosto 2024.
Modalità operative
Le scelte: - di richiedere al Fisco, quanto prima, una proposta (compilazione del Modello Cpb 24/25) [AVVIO DELLA PROCEDURA] - di accettare, entro il prossimo mese di ottobre, la proposta del fisco [ADESIONE ALLA PROCEDURA] andranno effettuate con molta attenzione e tenendo in considerazione diversi aspetti (l’eventuale risparmio o aggravio di imposte è solo uno degli elementi da valutare).
[AVVIO DELLA PROCEDURA]
Chi fosse interessato ad un semplice approfondimento della propria posizione fiscale o alla nostra assistenza per richiedere al Fisco una proposta di Concordato (compilazione del Modello Cpb 24/25) è pregato di compilare quanto prima il modulo di incarico presente alla pagina https://form.jotform.com/241823771401956.
In alternativa è possibile contattarci come di consueto per ogni eventualità.
[ADESIONE ALLA PROCEDURA]
Al successivo ricevimento della proposta dal Fisco ne valuteremo insieme, entro il prossimo mese di ottobre, la convenienza.
Note:
(1) Metodologia di funzionamento del Cpb
La metodologia che il Fisco utilizzerà per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche: tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria. NOTA: sono già in bozza ulteriori proposte di modifica normativa.
(2) Cause di esclusione dal Cpb
Sono espressamente esclusi i contribuenti che: a)pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023; b) sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e
2023; c)con riferimento al periodo d’imposta 2023 presentano debiti tributari di importo
complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (i debiti sospesi o rateazzati non rientrano nel limite); d) i contribuenti in regime forfetario che hanno iniziato l’attività nel 2023.
(3) Trattamento premiale (benefici fiscali)
a) esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap; b) esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 70.000 euro annui; c) esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della l. 724/1994; d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del dpr 600/73, e all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del dpr 633/72; e) anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del dpr 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del dpr 633/72; f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del dpr 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato; g) esclusione dagli accertamenti "induttivi" di cui all’art. 39 del dpr 600/73, pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgiamo, frattanto, cordiali saluti.


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