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Legge di bilancio 2024

  • Immagine del redattore: Team studioerrediemme.it
    Team studioerrediemme.it
  • 8 gen 2024
  • Tempo di lettura: 1 min

Aggiornamento: 9 gen 2024

Riportiamo qui di seguito le principali novità tributarie introdotte dalla Legge di bilancio 2024.

Tassazione fringe benefits

  • I commi 16 e 17 prevedono, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).

  • Il comma 18 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati.

  • I commi da 21 a 25 prevedono, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. A fronte dell'erogazione di tale contributo è riconosciuto al datore di lavoro un credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

Welfare aziendale

  • Anche per il 2024, è ridotta dal 10 al 5% la tassazione agevolata per i premi di produttività (comma 18).

Rivalutazione di terreni e partecipazioni

  • L'art. 1, ai commi 52 e 53, estende le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 - disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo - stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

  • Analogamente a quanto già previsto in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali asset, purché posseduti alla data del 1° gennaio 2024, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

Terreni a destinazione agricola

  • E' stabilita l'estensione, ai terreni con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024, delle disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili prevedendo, anche per tali operazioni, un'imposta sostitutiva con aliquota al 16% (art. 1, commi 52-53).

Locazioni brevi

  • L'art. 1, comma 63, aumenta dal 21 al 26% l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta. Prevede inoltre che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto. Modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

Cessione immobili superbonus

  • Il comma 64 dell'art. 1 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. Il comma 65 prevede che alle plusvalenze suddette si può applicare l'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26%. Il comma 66 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 67 specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al "Fondo per la riduzione della pressione fiscale".

Adeguamento delle esistenze di magazzino a fini fiscali

  • I commi da 78 a 85 dell'articolo 1 recano norme circa l'adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio. L'adeguamento, relativo al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l'eliminazione o l'iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.

Ritenuta sui bonifici per oneri deducibili o detraibili. Ritenuta per agenti e mediatori assicurativi

  • I commi da 88 a 90 dell'articolo 1 elevano, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d'acconto d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

IVIE e IVAFE (imposte su immobili esteri e patrimoni esteri)

  • Il comma 91 eleva l'aliquota ordinaria dell'IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero - dallo 0,76 all'1,06 per cento e l'aliquota dell'IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

  • Il comma 92 introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in materia di:

    • atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società;

    • redditi rientranti nella categoria redditi diversi; plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.

Obbligo di assicurazione per le calamità naturali

  • Introdotto l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da calamità naturali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni (art. 1, commi 101-111, modificati al Senato).

Nuova Sabatini

  • rifinanziata con 100 milioni di euro, per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese (art. 1, coma 256);

Cliccando sulle frecce accanto alle varie voci è possibile leggere un breve approfondimento.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.


Cordiali saluti.

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