Informiamo la gentile clientela che la legge di conversione del Decreto fiscale ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione in caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali.
In particolare, è previsto che l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.
Soggetti
Il nuovo obbligo interessa le imprese committenti in relazione all'impiego di lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori:
inquadrabili nella definizione civilistica della persona che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
sottoposti al regime fiscale dei redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
In genere si tratta dei c.d. "occasionali" che, per le proprie prestazioni, vengono pagati dalle imprese con ricevute "a ritenuta d'acconto" (e previdenziale Inps sopra certe soglie).
L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dal 21 dicembre 2021, oppure avviati anche antecedentemente, ma ancora in corso all’11 gennaio 2022.
Modalità di comunicazione all'Ispettorato del Lavoro
Nell'attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di un’e-mail a uno specifico indirizzo messo a disposizione di ciascun ITL (la nota INL n. 29/2022 contiene l’elenco degli indirizzi e-mail di ciascun Ispettorato territoriale), conservando in azienda una copia della comunicazione.
La comunicazione potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, e dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali sarà considerata omessa:
dati del committente e del prestatore;
luogo della prestazione;
sintetica descrizione dell’attività;
data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);
ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.
Sanzioni
In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
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