SOSTITUTI
Scadenza al 16 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2023)
Entro giovedì 16 marzo 2023, i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le CU2023 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La data per la trasmissione e la consegna è stata unificata.
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2023.
Entro il 16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo 2022, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.
La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli S.p.a., società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).
La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
SOCIETARIO
Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2023 dei libri sociali
Entro il 16 marzo:
le società di capitali,
le società consortili,
le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
gli enti commerciali,
devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):
le società di persone,
le società cooperative,
le società di mutua assicurazione,
gli enti non commerciali,
le società di capitali sportive dilettantistiche.
La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2023 sarà di:
309,87 euro per la generalità delle società;
516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2023 superiore a 516.456,90 euro.
Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2023.
Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali).
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
PREVIDENZA
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2023
INPS, Circolare 10 febbraio 2023, n. 19
Con la Circolare n. 19 del 10 febbraio 2023, l'INPS ha comunicato che, per l'anno 2023, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 17.504,00.
Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta quindi il seguente:
Artigiani
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni - € 4.208,40 (4.200,96 IVS +7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni - € 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità)
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni - € 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni - € 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità)
Le aliquote contributive risultano determinate come segue:
Artigiani
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
fino a € 52.190,00 - 24%
superiore a € 52.190,00 - 25%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
fino a € 52.190,00 - 23,25%
superiore a € 52.190,00 - 24,25%
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
fino a € 52.190,00 - 24,48%
superiore a € 52.190,00 - 25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
fino a € 52.190,00 - 23,73%
superiore a € 52.190,00 - 24,73%
Per l'anno 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 86.983,00 (€ 52.190,00 più € 34.793,00) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è invece pari, per il 2023, a € 113.520,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
AGEVOLAZIONI
Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei crediti energia e gas residui entro il 16 marzo
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 febbraio 2023, n. 2023/44905
Con Provvedimento n. 2023/44905 del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria prevista in relazione ai seguenti crediti d’imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022:
imprese energivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 1, D.L. n. 115/2022);
imprese gasivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 2, D.L. n. 115/2022);
imprese non energivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 3, D.L. n. 115/2022);
imprese non gasivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 4, D.L. n. 115/2022);
imprese energivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 1, D.L. n. 144/2022);
imprese gasivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 2, D.L. n. 144/2022);
imprese non energivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 3, D.L. n. 144/2022);
imprese non gasivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 4, D.L. n. 144/2022);
imprese energivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
imprese gasivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
imprese non energivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
imprese non gasivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
imprese dei settori agricoltura e pesca per acquisto carburanti del quarto trimestre 2022 (art. 2, D.L. n. 144/2022).
Il provvedimento contiene alcuni importanti chiarimenti relativi all’adempimento in questione.
PRINCIPALI SCADENZE
Giovedì 16 marzo 2023 | Certificazioni – CU Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2023 (anno 2022). Entro la stessa data la CU va consegnata al dipendente. Sostituti d'imposta |
| Certificazioni – CUPE Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2022. - Soggetti IRES (S.r.l., S.p.a., ecc.) che nell'anno precedente hanno corrisposto utili; - soggetti che nell'anno precedente hanno corrisposto proventi equiparati agli utili; - soggetti (comprese ditte individuali, società di persone) che nell'anno precedente, in forza di un contratto di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o misto), hanno corrisposto somme all'associato. La certificazione va redatta utilizzando l’apposito modello. |
IVA Termine per il versamento della prima o unica rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione annuale IVA 2023 relativa l'anno d’imposta 2022. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA | |
Tassa Vidimazioni Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. Società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.) |
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