IVA
Il versamento dell'acconto IVA
Venerdì 27 dicembre 2024 sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA 2024.
Sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2023 con un debito IVA.
L’eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.
Sul versamento dell'acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale ("per opzione") non è dovuta la maggiorazione per interessi dell'1%.
L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2024 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2024 (nel caso dei contribuenti trimestrali).
È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.
L’importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:
storico: 88% del versamento relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno);
analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2024;
previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.
IMPOSTA DI BOLLO
L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: online la guida aggiornata
Agenzia delle Entrate, Guida “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida per il versamento dell'imposta bollo sulle fatture elettroniche, alla luce della nuova funzionalità recentemente introdotta, che prevede che il contribuente o l'intermediario delegato possano richiedere assistenza sulle comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, attraverso il servizio CIVIS - Comunicazioni bollo fatture elettroniche, disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia.
ACCERTAMENTO
La conservazione delle dichiarazioni fiscali
Con la Risposta all'istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l'Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.
Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta) prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.
La sottoscrizione dell’intermediario precede l’invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d’imposta e non anche dall’intermediario.
Infatti, in merito alla modalità di conservazione, l’interpello aveva chiarito che:
la dichiarazione trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o pec, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente stesso. A tal proposito già la risposta ad interpello n. 97, pubblicata il 6 dicembre 2018, aveva chiarito che è ammessa la consegna al cliente della dichiarazione in modalità telematica, in luogo della consegna fisica;
le parti, quindi, possono liberamente scegliere tra l'invio tramite mail o pec;
una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la medesima può comunque essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., ma deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa. Già la Circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, consentiva, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di “tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici”. In tal caso il contribuente deve riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta;
se invece il contribuente intende conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, si applicano gli artt. 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale e quindi, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione devono rispettare i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento, che devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dallo stesso contribuente.
Infine, viene ribadito che, la sottoscrizione del modello da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello stesso che deve essere conservato dal contribuente e che la copia conservata dal soggetto incaricato alla sottoscrizione può non riportare la sottoscrizione del contribuente.
Tale impostazione è stata ribadita dall’Agenzia con la risposta a istanza di interpello n. 217 del 26 aprile 2022.
Lettere di compliance dell'Agenzia delle Entrate: come comportarsi
Agenzia delle Entrate, FAQ 6 dicembre 2024
In una FAQ pubblicata il 6 dicembre è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate come comportarsi in caso si ricevesse una comunicazione, da parte della stessa Agenzia, inerente una possibile anomalia relativa al reddito dichiarato.
Se, da un esame della propria dichiarazione, non si riscontrassero inesattezze, non occorre fare nulla. La comunicazione ricevuta, spiega l'Agenzia delle Entrate, ha un valore puramente informativo, non anticipa un’attività di controllo e non richiede di attivarsi per fornire un riscontro alla stessa Agenzia.
Il senso della comunicazione inviata, infatti, è quello di richiamare l’attenzione sulla possibilità di verificare quanto dichiarato e consentire la correzione in autonomia di eventuali errori.
Nel caso in cui, dopo aver ricevuto la comunicazione, si riscontrasse invece un’anomalia nella propria dichiarazione, il sistema tributario mette a disposizione del contribuente diverse possibilità, a cominciare dal ravvedimento operoso che, dopo la recente riforma del sistema sanzionatorio, consente di beneficiare di sanzioni più favorevoli rispetto al passato.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Venerdì 27 dicembre 2024 | IVA | Termine per il versamento dell’acconto IVA | Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA. | Mod. F24 online |
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