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Circolare per il cliente 458

Immagine del redattore: Team studioerrediemme.itTeam studioerrediemme.it

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Dal 2025 spettano 60 giorni per definire gli avvisi bonari

A decorrere dal 1° gennaio 2025, per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo (in caso di liquidazione automatica) o a due terzi (in caso di controllo formale) gli avvisi bonari potranno essere definiti, con il pagamento della totalità delle somme o della prima rata, entro 60 giorni dalla ricezione (fino al 31 dicembre 2024 il termine era di 30 giorni).

Per gli avvisi bonari recapitati direttamente all’intermediario il termine per la definizione è fissato in 90 giorni dalla data di trasmissione telematica dell’invito.

Resta fissato a 30 giorni il termine per pagare le imposte derivanti da liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

SOCIETÀ

Dal 2025 obbligo PEC per gli amministratori delle società

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 860

La Legge di Bilancio 2025, all’art. 1, comma 860, ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria (sia di persone che di capitali) di dotarsi di una PEC personale da comunicare al Registro delle imprese e da inserire nell'indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti.

L'iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

La norma si limita ad aggiungere all’art. 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole qui evidenziate in grassetto:

Art. 5 Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti

1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dal tenore letterale possiamo quindi dedurre che il nuovo obbligo:

  • si applichi alle società costituite a partire dal 1° gennaio 2025 e quindi non dovrebbe riguardare gli amministratori delle società già esistenti;

  • riguardi tutti gli amministratori e non solo i rappresentanti legali;

  • non comporti specifiche sanzioni a carico degli amministratori che non dovessero provvedere; ma non è escluso che possa essere sanzionata la società in caso di inadempimento.

La Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza e Lodi ha però adottato una interpretazione più restrittiva che vedrebbe l'applicazione del nuovo obbligo a tutte le società. Ha infatti comunicato che "In attesa di eventuali indicazioni ministeriali, si ritiene pertanto obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori/liquidatori nelle domande inviate a far data dall'1/1/2025 relative a:

  • iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo oppure a seguito di rinnovi/variazioni dell’organo amministrativo/nomina o variazione dei liquidatori di società di capitali;

  • iscrizione dell'atto costitutivo/dell'atto di modifica dei patti sociali con nuovi soci amministratori/soci accomandatari/ amministratori/liquidatori di società di persone.

La domanda di iscrizione relativa a uno degli adempimenti illustrati, carente dell’indicazione del domicilio digitale degli amministratori/liquidatori, comporta la sospensione della pratica per permetterne la regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione" (https://www.milomb.camcom.it/obbligo-di-iscrivere-il-domicilio-digitale-degli-amministratori-delle-societa).

Altre Camere di Commercio hanno riportato la notizia del nuovo obbligo, senza ancora precisarne gli effetti operativi.

Sarà dunque fondamentale chiarire prossimamente gli aspetti applicativi della norma e fornire linee guida che uniformino il comportamento delle Camere di Commercio.

AGEVOLAZIONI

I bonus edilizi 2025

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi dal 54 a 56

La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta sulle misure in materia di detrazioni edilizie, da un lato prorogando alcune misure e dall'altro ridimensionando alcune agevolazioni.

I bonus per il 2025:

Agevolazione

Misura 

Spesa massima

Note

Bonus ristrutturazione

- Abitazione principale 50%

- Altro immobile 36%

96.000 euro

Stop caldaie uniche a combustibili fossili

Ecobonus

- Abitazione principale 50%

- Altro immobile 36%

30.000 - 60.000 euro

Stop caldaie uniche a combustibili fossili

Sismabonus

- Abitazione principale 50%

- Altro immobile 36%

96.000 euro

 

Superbonus

65%

 

 

Bonus mobili

50%

5.000 euro

Solo per chi ha realizzato una ristrutturazione iniziata dal 1/1/2024

Bonus barriere architettoniche

75%

30.000 - 50.000 euro

 

La Legge di Bilancio 2025 non ha prorogato il cosiddetto "Bonus verde".

Solo per il 2025 però è previsto un nuovo "Bonus elettrodomestici": un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B), prodotti nel territorio dell’Unione europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito di importo:

  • pari al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico,

  • fino a un massimo di 100 euro (elevato a 200 euro in caso di ISEE inferiore a 25.000 euro).

Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base della detrazione in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente relativo al numero di figli a carico. In particolare, l’importo base della detrazione è:

  • 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;

  • 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Senza figli il coefficiente è 0,5, 0,70 in presenza di 1 figlio, 0,85 2 figli, 1 più di 2 figli o almeno 1 con disabilità.

 

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza

Ambito

Attività

Venerdì 31 gennaio 2025

Trasmissione spese al Sistema TS

Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel II semestre 2024 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo.


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