MANOVRA 2025
La Legge di Bilancio 2025
Legge 30 dicembre 2024, n. 207
Il Senato, nella mattinata del 28 dicembre 2024, con 108 voti favorevoli, 63 contrari e un’astensione, ha dato il via libera definitivo alla Legge di Bilancio 2025, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024, Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Tra le novità si segnalano la conferma del passaggio da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento) come già previsto, in deroga alla disciplina del TUIR, per l’anno 2024, una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75.000 euro, l’introduzione a regime della rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, la modifica da 30 a 35 mila euro della soglia limite di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepita nell’anno precedente fino alla quale i soggetti percettori possono avvalersi del regime forfetario.
Milleproroghe 2025 pubblicato in G.U.: le principali novità
D.L. 27 dicembre 2024, n. 202
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 ed è quindi in vigore dal 28 dicembre 2024, il decreto “Milleproroghe 2025” (D.L. n. 202/2024), contenente disposizioni urgenti.
Segnaliamo le principali novità per imprese e professionisti.
Proroga obbligo assicurativo per danni catastrofali - Prorogato al 31 marzo del 2025 l’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. L’obbligo è stato introdotto dall’art. 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica a tutte le imprese, sia con sede legale in Italia che con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.
Proroga divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati - Prorogato dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati. I soggetti che inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). Il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
IVA
La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2025
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2024 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2025 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2024), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.
La detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno
La regola generale in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Verifica "esportatori abituali" per il 2025
Come di consueto, già alla fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni con l’estero in regime di non imponibilità IVA possono iniziare le prime verifiche sull'opportunità di acquisire la qualifica di “esportatore abituale”.
Lo status di esportatore abituale si acquisisce avendo registrato, nell’anno solare precedente (o nei 12 mesi precedenti - cosiddetto plafond "mobile"), un ammontare di corrispettivi derivanti da cessioni all’esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, superiore al 10% del volume d’affari “rettificato” (art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983).
L'esportatore abituale potrà utilizzare, nel corso del 2025, il plafond maturato nel 2024 per acquistare beni e servizi in Italia, nonché per effettuare importazioni, senza applicazione dell’IVA (art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972). Per farlo sarà necessario predisporre e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, prima di effettuare l'operazione, una dichiarazione d’intento conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (Provvedimento n. 96911/2020).
IMPOSTE DIRETTE
Deducibilità compensi amministratori
I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.
Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.
In caso di bonifico è rilevante il momento in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno bancario, rileva invece la data di emissione del titolo.
REGIMI AGEVOLATI
Verifica dei limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2025
Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.
Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:
500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
800.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.
Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:
500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).
Verifica delle condizioni per adottare (o mantenere) il regime forfetario nel 2025
Per coloro che beneficiano del regime forfetario, è il momento di assicurarsi di poter continuare a usufruire di questo regime. D’altro canto, alcuni contribuenti in regime ordinario potrebbero verificare se aderire al regime forfetario dal 2025.
Di seguito, un breve riepilogo delle condizioni più importanti da rispettare.
In primo luogo, è fondamentale verificare se nel corso dell’anno si è rispettato il limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime forfetario, che è di 85.000 euro.
Un altro aspetto da esaminare riguarda il possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali. Se si sono acquisite partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, è necessario considerare di venderle entro la fine dell’anno per continuare a usufruire del regime.
Per coloro che possiedono invece quote di società a responsabilità limitata, è importante verificare due condizioni:
se si “controlla” una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioé ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a);
se si è fatturato nei confronti della società stessa.
Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare l’ambito di attività della società. In particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal contribuente forfetario. Il possesso di partecipazioni di maggioranza in società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfettario.
Infine, per coloro che sono attualmente lavoratori dipendenti è importante verificare se sono state emesse fatture a favore del proprio attuale o ex datore di lavoro. Se i compensi da quest’ultimo rappresentano più del 50% del reddito totale, non si sarà più idonei a beneficiare del regime forfetario.
Novità: La Legge di Bilancio 2025 ha innalzato a 35mila euro il limite di reddito di lavoro dipendente o pensione che preclude l'accesso al regime forfetario. Come già chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate escono dal regime o non possono accedervi coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro (innalzato a 35.000 euro dalla Legge di Bilancio 2025, con effetto dal 2025 sui redditi 2024), tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività |
Domenica 12 gennaio 2025 | Liquidazione compensi amministratori | Termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato. |
Mercoledì 15 gennaio 2025 | Assistenza fiscale - Comunicazione | Comunicazione preventiva ai lavoratori dipendenti della disponibilità a prestare assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. |
Venerdì 31 gennaio 2025 | Trasmissione spese al Sistema TS | Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel II semestre 2024 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo. |
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