ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Il decreto “Bollette” proroga le scadenze della pace fiscale
D.L. 30 marzo 2023, n. 34
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Bollette” (D.L. 30 marzo 2023, n. 34), che contiene anche la proroga di alcune scadenze collegate alle definizioni agevolate rientranti nella c.d. pace fiscale introdotta dall’art. 1, della Legge n. 197/2022.
Definizione delle irregolarità formali
È prorogato dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023 il termine di versamento (unica soluzione / prima rata).
Ravvedimento speciale
È prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine:
per la rimozione dell’irregolarità / omissione;
per il versamento (unica soluzione / prima rata) dell’importo dovuto.
È fissato al 31 ottobre, 30 novembre e 20 dicembre (invece del 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre) il termine di versamento delle rate successive alla prima.
Definizione liti pendenti
È prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine per:
presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita domanda;
versare quanto dovuto (unica soluzione / prima rata).
È fissato al 31 ottobre e 20 dicembre (invece del 30 settembre e 20 dicembre) il termine di versamento delle rate successive alla prima.
Definizione delle irregolarità formali: rimozione delle irregolarità od omissioni entro il 31 marzo 2024
La definizione delle irregolarità formali (legge di Bilancio 2023) prevede, oltre al pagamento di 200.00 euro per ciascuna annualità, che siano rimosse le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il 31 marzo 2024.
Come già precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 15 maggio 2019, n. 11/E, in relazione alla precedente analoga definizione agevolata di cui all'art. 9 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall’Ufficio delle Entrate. Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono. La circolare ha inoltre precisato che la mancata rimozione – spontanea o su invito – di tutte le irregolarità, non pregiudica il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate all'interno del medesimo periodo d'imposta.
PRINCIPALI SCADENZE
Martedì 2 maggio 2023 | Dichiarazione IVA Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2023 relativa l'anno d’imposta 2021. |
| Istanza modello IVA TR Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre. |
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