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Circolare per il cliente 426

IVA

Entro il 31 luglio la presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre

Scade il 31 luglio il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2023.

La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

IRPEF

Detassazione dei fringe-benefit fino a 3.000 euro

D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, art. 40

L'art. 40 del Decreto Lavoro – D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 – ha elevato a 3.000 euro, per il solo anno 2023, il valore dei beni che possono essere ceduti e dei servizi che possono essere prestati, anche ad personam, dal datore di lavoro in esenzione da imposte e contributi nei confronti dei lavoratori dipendenti con figli a carico (compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati).

Resta fermo il limite di esenzione di 258,23 euro per i dipendenti che non hanno figli a carico.

L’art. 40 del Decreto Lavoro stabilisce, altresì, che nell’importo dei 3.000 euro rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

PRINCIPALI SCADENZE

Lunedì 31 luglio 2023

Istanza modello IVA TR

Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al secondo trimestre.

I contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del secondo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.


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