IVA
Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 30 novembre 2023
Scade il prossimo 30 novembre il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al terzo trimestre 2023 (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).
La Comunicazione (LIPE) deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.
L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.
IMPOSTA DI BOLLO
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche entro il 30 novembre 2023
Scade il 30 novembre il termine per il versamento dell'imposta di bollo per le fatture emesse nel terzo trimestre 2023.
Il cosiddetto decreto “Semplificazioni” ha previsto che, se l’imposta dovuta per il primo/secondo trimestre risulta pari o inferiore a 5.000 euro (in precedenza la soglia era di 250 euro), il versamento potrà essere effettuato entro il termine previsto per il secondo/terzo trimestre.
È pertanto possibile che al 30 novembre debba essere versata l'imposto di bollo relativamente anche al primo e al secondo trimestre 2023.
L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, anche nel caso in cui il versamento riguardi più trimestri, questo deve essere effettuato tenendo distinti i singoli trimestri ed utilizzando il relativo codice tributo.
AGEVOLAZIONI
L’applicazione della flat tax incrementale per il 2023
L’art. 1, commi da 55 a 57, della Legge n. 197/2022 prevede, per il solo anno 2023, che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, in sostituzione dell'IRPEF calcolata per scaglioni di reddito e relative addizionali, un’imposta sostitutiva calcolata con l’aliquota del 15%, sulla parte di reddito, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare. L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluirà nel reddito complessivo con tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.
PRINCIPALI SCADENZE
Giovedì 30 novembre 2023 | IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:
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| LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. |
Imposta di bollo Termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture emesse nel terzo trimestre 2023 (e nei primi 2 trimestri qualora non si sia superato il limite individuato dalla legge) | |
Lunedì 18 dicembre 2023 | IMU/TASI Versamento 2a rata 2023 |
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