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Circolare per il cliente 438

IRPEF

Affitti brevi: cedolare secca al 26% se gli immobili locati sono più di due

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 63

Cedolare secca più cara per gli affitti brevi inferiori a 30 giorni. Ma solo se gli immobili sono più di due.

A prevederlo è l'art. 1, comma 63, della Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) che modifica la disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili.

La misura, in particolare, si applica sul contratto di affitto della seconda, terza e quarta casa stipulato dalle persone fisiche.

Se viene concesso in locazione breve un solo immobile, l’aliquota è confermata al 21%. Se, invece, sono concessi in locazione breve più immobili, su uno a scelta del contribuente si applica l’aliquota del 21%, mentre sul contratto di affitto della seconda, terza e quarta casa si applica il 26%.

In caso le unità concesse in locazione breve siano più di quattro, l’attività si intende svolta in forma imprenditoriale e, quindi, sarà necessario aprire la partita IVA.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Riduzione contributi INPS 35% per forfetari entro il 28 febbraio

I contribuenti interessati a fruire dell'agevolazione contributiva prevista a favore dei contribuenti forfetari, che prevede una riduzione del 35% della contribuzione “ordinaria” alle Gestioni IVS artigiani e commercianti, introdotta dalla Legge n. 208/2015, devono inviare l'apposita istanza, a pena di decadenza, entro il prossimo 28 febbraio 2024.

Il comma 77 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede che per i contribuenti forfetari iscritti alla gestione artigiani e/o commercianti, il reddito costituisce base imponibile per i contributi previdenziali, ma su tale reddito la contribuzione può essere ridotta del 35%.

L’adesione al regime previdenziale agevolato non è obbligatoria, ma sarà attivata solo a seguito di opzione del contribuente che decide di avvalersene, dopo aver valutato gli effetti di tale decisione sul proprio trattamento pensionistico, vista la penalizzazione in termini di accumulo di montante contributivo.

L’accesso al regime contributivo agevolato ha quindi natura facoltativa, previa presentazione di apposita istanza entro il 28 febbraio 2023.

Nell’effettuazione della valutazione è di fondamentale rilevanza l’età anagrafica del contribuente, per valutare in modo corretto gli effetti pensionistici di tale riduzione.

I soggetti che beneficiano della contribuzione ridotta del 35% per un periodo d’imposta possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche per il periodo d’imposta successivo senza ulteriori adempimenti, a condizione che permangano i requisiti per avvalersi del regime forfetario e non abbiano rinunciato all’agevolazione contributiva.

DICHIARAZIONI

Al via la dichiarazione annuale IVA 2024

Il 1° febbraio si è aperta la stagione per l'invio della dichiarazione IVA annuale 2024, relativa al periodo d’imposta 2023.

Il modello deve essere presentato, esclusivamente per via telematica, da tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Dopo l'approvazione e pubblicazione dei modelli IVA e IVA Base 2024 e delle relative istruzioni, avvenuta con Provvedimento 15 gennaio 2024, n. 8230, e delle specifiche tecniche, approvate con successivo Provvedimento 26 gennaio 2024, n. 19397, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche i software per la compilazione ed il controllo.

Il primo consente la compilazione della dichiarazione modello IVA 2024 e della dichiarazione modello IVA Base 2024 da presentare in via autonoma. Tramite una serie di domande il software determina quale sia il modello IVA più adatto alle esigenze dell'utente e predispone i relativi quadri per la compilazione.

Il secondo, invece, permette di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Approvato il modello CU 2024: scadenze e novità

Provvedimento 15 gennaio 2024, n. 8253

Con Provvedimento n. 8253 del 15 gennaio 2024, del direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stato approvato il modello relativo alla “Certificazione Unica - CU 2024”, relativa all’anno 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2024 (CU), per attestare:

  • i redditi di lavoro dipendente e assimilati;

  • i redditi di lavoro autonomo;

  • le provvigioni e i redditi diversi;

  • i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 16 marzo; sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario".

Va ricordato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2024.

Nella versione aggiornata della CU, si segnalano tra le altre cose:

  • la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico;

  • la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico;

  • l’innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico;

  • l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale;

  • la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa.

 

PRINCIPALI SCADENZE

Mercoledì 28 febbraio 2024

Comunicazione adesione regime contributivo agevolato - Regime forfetario

Termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall'anno in corso.

Giovedì 29 febbraio 2024

Imposta di bollo su fatture elettroniche Termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2023.


Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA Termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre 2023.

Lunedì 18 marzo 2024

Certificazioni Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2024 (anno 2023).

Entro la stessa data la CU va consegnata al dipendente.


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