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Circolare per il cliente 440

IVA

Il versamento del saldo IVA annuale 2023

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2022 deve essere versata entro lunedì 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato).

È possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:

  • la prima deve essere versata entro il 18 marzo;

  • quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via); a seguito delle novità introdotte dal c.d. decreto “Semplificazione adempimenti tributari” la rateizzazione deve essere completata entro il 16 dicembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).

Il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo.

Ne consegue che il versamento del saldo IVA 2023 potrà essere effettuato entro:

  • il 18 marzo 2024, senza maggiorazione;

  • il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica) maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;

  • il 31 luglio 2024 maggiorando le somme da versare al 1° luglio dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

In tutti i casi il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – IVA annuale saldo.

Senza esplicita adesione consultazione e-fatture più agevole

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 marzo 2024, n. 105669

Il provvedimento n. 105669 firmato l'8 marzo 2024 dal direttore dell’Agenzia delle Entrate ha reso più semplice per i contribuenti consultare e acquisire le proprie fatture elettroniche tramite la funzionalità disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Operatori economici, intermediari delegati e consumatori finali, infatti, a partire dal 20 marzo, non dovranno più aderire espressamente al servizio.

L’aggiornamento della procedura deriva dall’allineamento con l’evoluzione normativa.

La necessità dell’adesione espressa era prevista, infatti, dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, secondo cui le e-fatture dovevano essere messe a disposizione dei consumatori finali su richiesta di questi ultimi. Ma l’art. 4-quinquies, comma 4, del D.L. n. 145/2023, ha rivisto la norma ed eliminato la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del consumatore finale.

Tolto il vincolo dell’adesione specifica per i contribuenti, e fermo restando che l’Agenzia delle Entrate può memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento oppure fino alla definizione di eventuali giudizi (art. 1, comma 5-bis, D.Lgs. n. 127/2015, introdotto dall’art. 14 del D.L. n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019), il provvedimento dell'8 marzo 2024 estende a tutti i contribuenti, operatori economici, persone fisiche o soggetti diversi da persone fisiche non titolari di partita IVA, la possibilità di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agilmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. I documenti elettronici rimarranno disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione dei documenti fiscali da parte del Sistema di Interscambio. Grazie a questa semplificazione, quindi, sarà possibile consultare le proprie fatture elettroniche che rientrano in questo arco temporale e non solo quelle registrate dall’Agenzia successivamente alla data di adesione.

Un’ulteriore novità introdotta dal provvedimento è l’estensione agli enti non commerciali del servizio, già attivo per i titolari di partita IVA, di registrazione dell’indirizzo telematico, che consente di indicare l’indirizzo presso il quale intendono ricevere le proprie fatture indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo “CodiceDestinatario”.

AGEVOLAZIONI

Approvato il piano transizione 5.0

D.L. 2 marzo 2024, n. 19, art. 38

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024 il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” contenente, all’art. 38, il testo definitivo del piano Transizione 5.0.

Il "Piano Transizione 5.0" prevede risorse pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di Bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.

CRISI D’IMPRESA

Composizione negoziata: accesso agevolato anche per il 2024

D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 11, comma 5-ter

Con il decreto Milleproroghe, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, pubblicato in GU il 28 febbraio 2024, è stata confermata fino al 31 dicembre 2024, per chi vuole accedere all'istituto della composizione negoziata della crisi, la possibilità di sostituire le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi con proprie autodichiarazioni attestanti la presentazione della richiesta agli enti deputati al rilascio (Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL) almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza.

Tale facoltà era stata prevista in principio solo per un periodo di tempo limitato e consiste sicuramente in una semplificazione degli obblighi documentali cui deve adempiere l'imprenditore.

I tempi tecnici necessari per l'ottenimento delle certificazioni fiscali e previdenziali sono difficilmente inferiori ai 30/45 giorni decorrenti dalla data di protocollazione della richiesta, ad eccezione del Mod RDI, che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è in grado di rilasciare in tempi di gran lunga contenuti. Questo, ovviamente, contrasta con le esigenze di celerità nell'accesso alla composizione negoziata della crisi.

 

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza

Attività

Lunedì 18 marzo 2024

Certificazioni – CU Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2024 (anno 2023).

Entro la stessa data la CU va consegnata al dipendente.


Certificazioni – CUPE Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2023.


IVA Termine per il versamento della prima o unica rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione annuale IVA 2024 relativa l'anno d’imposta 2023.


Tassa Vidimazioni Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali.

Martedì 30 aprile 2024

Dichiarazione IVA Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2024 relativa l'anno d’imposta 2023.


Istanza modello IVA TR Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre.


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