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Circolare per il cliente 442

IVA

Entro il 30 aprile la presentazione del modello IVA TR per il primo trimestre 2024

Scade il 30 aprile il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2024.

Il modello TR, infatti, deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

La protocollazione delle fatture d'acquisto

Il comma 1 dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 prevedeva che le fatture di acquisto risultassero:

  • numerate progressivamente (protocollate);

  • e registrate in modo che fosse assicurata l’ordinata rilevazione del documento di acquisto e l’univocità dell’annotazione nei registri.

Non era necessario che il numero progressivo di registrazione sul registro IVA coincidesse con il numero di protocollo ma era richiesta l’annotazione di entrambi i numeri attribuiti alla fattura, sia sul registro dei protocolli di arrivo sia sul registro IVA degli acquisti, assicurando in tal modo l’univoca correlazione tra i dati contenuti nel documento e i dati registrati.

Con l’avvento della fatturazione elettronica la protocollazione risulta automaticamente assolta per tutte le fatture elettroniche inviate tramite SdI.

Il D.L. n. 119/2018 ha quindi abrogato l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture, nonché l’indicazione nel registro del numero progressivo ad essa attribuito (il cd. protocollo). In particolare l’art.13 del D.L. n. 119/2018 che contiene nuove “Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti” ha apportato le seguenti modifiche all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972:

  • al primo comma, le parole “Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro” sono sostituite dalle seguenti: “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17”;

  • al secondo comma, le parole “il numero progressivo ad essa attribuito” sono soppresse.

Le stesse regole si applicano naturalmente anche alle “autofatture” transitate dallo SdI.

AGEVOLAZIONI

Bando Nuova Impresa Lombardia con contributi fino al 50%

La Regione Lombardia ha approvato l'edizione 2024 del bando Nuova Impresa (https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-manifatturiere-artigiane-e-di-servizi/nuova-impresa-edizione-2024/nuova-impresa-edizione-2024), offrendo contributi a fondo perduto fino al 50% (massimo 10.000 euro) per sostenere la nascita di nuove imprese.

Chi può partecipare

  • MPMI che hanno aperto una nuova impresa in Lombardia a decorrere dal 1°giugno 2023, iscritte e attive al Registro delle Imprese a decorrere dal 1° giugno 2023 e con partita IVA attribuita nel termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle Imprese.

  • Lavoratori autonomi con partita IVA individuale (non iscritti al Registro delle Imprese), aventi il domicilio fiscale in Lombardia, che hanno dichiarato l’inizio attività e hanno la partita IVA attribuita dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° giugno 2023 ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate oppure ad un ufficio provinciale dell’Imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall’Anagrafe Tributaria.

  • Professionisti ordinistici con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese, che hanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'Imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia da non oltre quattro anni dalla data della domanda e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall’Anagrafe Tributaria.

Caratteristiche dell’agevolazione

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di 10.000 euro.

I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di 3.000 euro. L’agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente. Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.

Sono ammissibili esclusivamente le spese per l’avvio della nuova impresa, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, sostenute e quietanzate dopo la data di attribuzione della partita IVA all’Agenzia delle Entrate (dal 1° giugno 2023 per i lavoratori autonomi con partita IVA e per le imprese entro il termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle Imprese) e fino alla data di presentazione della domanda di contributo (che sarà stabilita dal bando nel limite massimo del 30 aprile 2025) e in ogni caso per spese sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2024.

Per i professionisti ordinistici sono ammissibili esclusivamente le spese per l’avvio della professione ordinistica dopo il periodo di praticantato e l’abilitazione professionale conseguente all’esame di Stato, sostenute e quietanzate dopo la data di attribuzione della partita IVA all’Agenzia delle Entrate (entro il termine massimo di 4 anni precedenti alla data della domanda di contributo) e fino alla data di presentazione della domanda di contributo (che sarà stabilita dal bando nel limite massimo del 30 aprile 2025) e in ogni caso per spese sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2024.

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto capitale:

  1. acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli);

  2. acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;

  3. acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);

  4. registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità.

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto corrente:

  1. onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);

  2. onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità;

  3. spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;

  4. canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;

  5. sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell'attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, ecc).

Come partecipare

L’apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista entro 60 giorni dall’approvazione della Delibera n. 2105 del 25 marzo 2024, secondo i termini e le modalità che saranno dettagliate nel bando attuativo.

L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” a rendicontazione secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione.

Le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire entro e non oltre la data di chiusura dello sportello individuata nel bando attuativo, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria, e comunque per spese sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2024.

Le imprese, i lavoratori autonomi con partita IVA individuale e i professionisti ordinistici devono presentare contestualmente:

  • la domanda di contributo;

  • le fatture relative alle spese sostenute e quietanzate.

I contributi di cui al presente provvedimento sono concessi nel rispetto Regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” alle imprese. Qualora la concessione di nuovi aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali previsti dal suddetto Regolamento, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti.

 

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza

Attività

Martedì 30 aprile 2024

Dichiarazione IVA Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2024 relativa l'anno d’imposta 2023.


Istanza modello IVA TR Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre.


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