BILANCIO
Nuove soglie per bilancio abbreviato e micro
D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125, art. 16
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 (entrato in vigore il 25 settembre 2024) ha incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni. I nuovi limiti si applicheranno agli esercizi finanziari che hanno avuto inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.
In particolare, è stato modificato l’art. 2435-bis, comma 1, c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000 euro);
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000 euro);
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
È stato modificato l’art. 2435-ter, comma 1, c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma "micro" quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro (ove in precedenza il limite era 175.000 euro);
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (ove i in precedenza il limite era 350.000 euro);
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
APPALTI
Come ottenere il DURF
Il DURF, Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici (art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997), può essere richiesto gratuitamente (l’istanza e il certificato non sono soggette ad imposta di bollo e tributi speciali) presentando all'Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta l’apposito modello.
Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, personalmente o tramite soggetto delegato:
mediante il servizio consegna documenti e istanze presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Se la richiesta è presentata tramite soggetto delegato il modello deve essere sottoscritto con firma digitale dal delegante oppure, nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’istanza e i relativi documenti devono essere inoltrati tramite la funzionalità “Upload Documenti” selezionando come Ufficio destinatario la Direzione Provinciale territorialmente competente;
mediante consegna diretta all’Ufficio territoriale competente. In questo caso l’Ufficio rilascia la relativa ricevuta;
mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio territoriale competente allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
mediante posta elettronica certificata specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”. Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inoltrata la richiesta è quello della Direzione Provinciale territorialmente competente ed è riscontrabile al seguente indirizzo - Elenco indirizzi PEC degli Uffici dell'Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/uffici-e-pec/posta-elettronica-certificata-entrate.
I grandi contribuenti devono, invece, inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione Regionale territorialmente competente.
Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività |
Giovedì 31 ottobre 2024 | 770/2024 | Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2023. |
IRPEF, IRES, IRAP | Termine per la trasmissione telematica:
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Lunedì 2 dicembre 2024 | LIPE | Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. |
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