ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Il nuovo ravvedimento speciale (o “tombale”) per i soggetti ISA che aderiscono al CPB
D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, art. 2-quater
Il 9 ottobre 2024 è entrata in vigore la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, che prevede la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale, di definire in via agevolata i periodi di imposta dal 2018 al 2022.
I contribuenti soggetti agli ISA e che sceglieranno di aderire al concordato preventivo biennale potranno quindi mettersi al riparo anche dagli accertamenti sulle annualità pregresse ancora accertabili (2018-2022), tramite il versamento una imposta sostitutiva. Per quanto riguarda le imposte sui redditi e l’IRAP verrebbe inibita ogni possibilità di rettifica del reddito dichiarato; per quanto riguarda l’IVA, per evitare una procedura di infrazione UE, verrebbe inibita solo la possibilità di procedere con accertamenti analitico induttivi.
Il regime del cosiddetto “ravvedimento tombale” consiste nel versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, che andrà calcolata, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, in ragione del risultato ottenuto, per ciascuna annualità, dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (il “voto ISA”).
In particolare, il voto ISA indicherà:
la percentuale da applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo e al valore della produzione IRAP dichiarato in relazione all’anno per cui si sceglie di aderire per ottenere così la base imponibile dell’imposta sostitutiva;
l’aliquota da applicare per l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
La base imponibile sarà determinata secondo le seguenti percentuali di incremento variabili in base al voto ISA di ciascun anno e sarà:
5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare all’incremento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo calcolato come sopra, sarà anch’essa variabile in base al voto ISA e sarà:
10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
Ai fini IRAP, sull’ammontare di base imponibile calcolato applicando le medesime regole al valore della produzione, si applicherà invece un’imposta sostitutiva del 3,9%.
L’imposta sostitutiva complessivamente dovuta sarà poi ridotta del 30% con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (per tener conto della pandemia Covid), ma l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali non potrà essere inferiore a 1.000 euro per ciascun anno di adesione.
In sintesi questa opzione:
spetta esclusivamente ai soggetti ISA e ne sono quindi esclusi i contribuenti forfetari e i contribuenti che superano i limiti di ricavi previsti per l’applicazione degli ISA;
richiede l’adesione alla proposta di CPB 2024-2025;
può essere effettuata anche solo per alcune annualità, a scelta del contribuente;
non prevede il versamento di interessi/sanzioni;
perde ogni effetto in caso di decadenza dal CPB;
copre da:
accertamenti analitici sui redditi/IRAP;
accertamenti analitico induttivi sui redditi/IRAP e IVA (per esempio il cosiddetto “tovagliometro” per i ristoratori);
accertamenti induttivi sui redditi/IRAP;
accertamenti sintetici sui redditi/IRAP.
L’imposta sostitutiva dovuta potrà essere versata in unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale, con prima rata da versare sempre entro il 31 marzo 2025.
Il versamento di una rata in ritardo, ma entro il termine di versamento della rata successiva, non fa decadere dalla sanatoria.
Il pagamento del debito integrale mediante un’unica soluzione o della prima rata non deve essere successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, di schemi di atto di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti.
Segnaliamo che sono stati anche modificati i termini per gli accertamenti:
per i soggetti ISA che aderiranno al CPB, ma non anche al ravvedimento “tombale”, i termini di decadenza dell’accertamento in scadenza il 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025;
per coloro che aderiranno al CPB e anche al ravvedimento “tombale”, i termini sono prorogati fino al 31 dicembre 2027, seppur con i limiti impliciti nell’adesione.
Tutte le nuove proroghe degli accertamenti (a prescindere dall’adesione o meno al ravvedimento) riguardano anche l’IVA e non solo le imposte sui redditi e l’IRAP.
Nell’ambito del concordato preventivo biennale è prevista anche la sanatoria precompilata. È presente, dal 14 ottobre, nel cassetto fiscale delle partite IVA una tabella con i dati di base e il calcolo dell’imposta sostitutiva con cui si potranno sanare i conti con il Fisco relativi agli anni 2018-2022, come previsto dal correttivo introdotto in sede di conversione del decreto “Omnibus”.
I dati del ravvedimento “tombale” riservato a chi aderisce al concordato sono in formato elaborabile (.csv), e possono quindi essere scaricati e utilizzati anche dal professionista che assiste il contribuente. Il tutto è completato da una Guida alla lettura per rendere più fruibile il tutto.
Gli obiettivi dell’Amministrazione finanziaria sono due: da un lato quello di rendere evidenti i vantaggi offerti dal Fisco a chi aderisce al concordato, per rendere quindi ancora più diretta la “promozione” della nuova intesa biennale, dall’altro lato, il fatto che i calcoli siano già stati predisposti e siano quindi pronti all’uso vuole superare le richieste sulla proroga della scadenza del 31 ottobre.
Per ricevere le nuove tabelle, almeno in questa prima fase, occorrerà aver presentato almeno per uno degli anni interessati il modello ISA precompilato.
IVA
Rimborso IVA del terzo trimestre 2024: modello TR da trasmettere entro il 31 ottobre
I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR entro la fine del mese successivo, quindi entro il 31 ottobre per il III trimestre dell’anno.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività |
Giovedì 31 ottobre 2024 | 770/2024 | Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2023. |
IRPEF, IRES, IRAP | Termine per la trasmissione telematica:
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Lunedì 2 dicembre 2024 | LIPE | Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. |
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